L’obbligo della marcatura CE dei materiali da costruzione riguarda tutti gli operatori del settore. I prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto. I prodotti che recano la marcatura CE si presumono idonei all’impiego previsto.
La direttiva 89/106/CE (Construction Directive Products, CPD) è lo strumento adottato dalla Comunità europea per garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione all’interno dell’Unione. L’obbligo di marcare i prodotti deriva da tale normativa. Essa è stata recepita in Italia con D.P.R. N° 246 del 21/04/1993 e successive modifiche con D.P.R. N° 499 del 10/12/1997.
La direttiva fissa i 6 requisiti essenziali che le opere devono garantire.
REQUISITI BASE
Per tale motivo il consulente nel momento della scelta di un pavimento, sia esso in ceramica, parquet, pietra, marmo resine o tessile, deve pretendere dagli operatori del settore la conoscenza della normativa in materia ed il rispetto degli standard qualitativi delle norme tecniche.
Ricordiamo inoltre che il 1 luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo regolamento (UE)305/2011 sui prodotti da costruzione, a cui tutti i produttori e i soggetti della filiera devono adeguarsi.
Non è tanto cosa facciamo,
ma come lo facciamo che realmente conta.